Decreto 22 dicembre 1970 n.1391
Regolamento per l'esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, limitatamente al settore degli impianti termici." Campo di applicazione (art. 1):Tutti gli impianti termici di potenzialità superiore alle 30.000 kcal/h, non inseriti in un ciclo di produzione industriale, installati nelle zone A e B del territorio nazionale previste dalla legge. Articoli di interesse per il settore: Art. 6 - Camini Art. 7 - Canali da fumo Note: 1 - Con lettera circolare n. 3355/4183 del 06/03/75 il Ministero dell'Interno conferma che il presente regolamento e la legge cui esso si riferisce, disciplinano solo impianti a combustibili solidi e/o liquidi. 2 - Il dimensionamento della sezione dei camini proposto dal regolamento è stato superato dalla norma UNI 9615/90. 3 - L'applicazione del presente regolamento va attentamente valutata anche in funzione della copiosa normativa uscita successivamente.
Dpr 551 del 06/4/2000
È il decreto che modifica il Dpr 412 del 1993 in fatto di progettazione,installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del consumo energetico.
È importante perché stabilisce il criterio che tutti gli scarichi della combustione devono andare a tetto salvo alcuni casi eccezionali che vengono mensionati.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 dicembre 1991 n. 447
"Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti" Ambito di applicazione : Impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile Articoli di interesse per il settore: Tutti Sintesi: Il DPR specifica più chiaramente, entrando nei particolari, quanto già delineato con la legge n. 46/90 Art. 1 - comma 1: Cosa si intende per edifici ad uso civile; comma 5: Cosa per impianto a gas Art. 4 - In quali casi è obbligatoria la progettazione dell'impianto Art. 5 - Cosa si intende per impianti eseguiti a regola d'arte Art. 7 - Dichiarazione di conformità Art. 8 - Manutenzione degli impianti
Leggi n.626-494-528 del 1994
Norme di sicurezza per i cantieri" Sintesi: l'emanazione di queste leggi obbliga delle norme di sicurezza per le quali nei cantieri bisogna prevedere dei POS, o Piani Operativi di Sicurezza, e dei progetti operativi per tutte le strutture inerenti ponteggi, sollevamenti, ecc.
Sostituita dalla legge n. 81 de 2008
Legge 5 marzo 1990 n.46
Norme per la sicurezza degli impianti" Ambito di applicazione: Impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile Articoli di interesse per il settore: Tutti Sintesi: La legge assegna precise responsabilità a tre importanti figure che concorrono alla realizzazione di un impianto: - Committente: E' obbligato ad assegnare l'installazione dell'impianto ad imprese abilitate e riconosciute dalla legge; deve altresì fare eseguire, nei casi previsti, un progetto da professionista abilitato. - Progettista: Nei casi previsti dalla presente legge e nei limiti imposti dal decreto attuativo, è necessario l'intervento del progettista. - Installatore: Deve essere abilitato così come previsto dalla presente legge; deve eseguire i lavori in base alla regola dell'arte ed dichiararne la conformità a quella con apposita dichiarazione di conformità.
Decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164
Attuazione della direttiva n.98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41della legge 17 maggio 1999, n.144. Indica i controlli,post contatore, da eseguire sui nuovi impianti prima di autorizzare la distribuzione del gas.
LEGGE 13 luglio 1966, n. 615
Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, limitatamente al settore degli impianti termici" Sintesi: la presente norma trova attuazione attraverso il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1970 n. 1391. Si applica a tutti gli impianti termici di potenzialità superiore ai 30.000 Kcal/h. Solo combustibili solidi e liquidi.
LEGGE 6 dicembre 1971, n. 1083
"Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile" Campo di applicazione (art. 3): Impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico. Articoli di interesse per il settore: Art.3 - … gli impianti effettuati secondo le norme UNI si considerano effettuati secondo le regole della buona tecnica per la sicurezza.
DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1993
"Approvazione e pubblicazione delle tabelle UNI-CIG, di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, recante norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile (15° gruppo)" Articoli di interesse per il settore: Art. 1: Approvazione delle tabelle relative alla norma UNI 7129/92 che sostituiscono quelle di cui alla UNI 7129/72 limitatamente agli apparecchi aventi portata termica nominale inferiore ai 35 kW; in questo articolo vengono date nuove disposizioni relativamente alla ventilazione dei locali.
D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 (GU 14 ottobre 1993, n. 96)
Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli
edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
Rettificato in base al contenuto dei seguenti decreti:
DM 6 agosto 1994 (GU 31 agosto 1994, n. 203),
DM 6 agosto 1994 (GU 24 agosto 1994, n. 197) e
DM 16 maggio 1995 (GU 24 maggio 1995, n. 119)
Aggiornato in base al contenuto del DM 6 ottobre 1997.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1993 n. 412
Ambito di applicazione: Impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile Articoli di interesse per il settore: Art. 1:Definizioni Art. 5: Requisiti e dimensionamento degli impianti termici - commi 9 e 10. Art. 11: Esercizio e manutenzione degli impianti termici Allegato G: Libretto di impianto Note: Il presente è stato modificato dal DPR 551/99 (in particolare l'art. 5 commi 9 e 10).
LEGGI E DECRETI
Decreto 24 maggio 1988, n.203:attuazione delle direttive CE 80/779-82/884-84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell’aria,relativamente a specifici agenti inquinanti,e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali,ai sensi dell’articolo 15 della legge 6 aprile 1987,n.183.
Decreto legge 192 del19 agosto 2005 :ha introdotto modifiche al preesistente quadro legislativo concernente le prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti termici. Il decreto ha tra gli altri gli obiettivi di:
- Migliorare l’efficienza energetica e riduzione delle emissioni inquinanti del settore civile (residenziale e terziario).
- Minimizzazione ed equa distribuzione degli oneri a carico dei cittadini;
- Ricerca di un diverso ed equilibrato assetto dei compiti attribuiti dalla legislazione precedente alle amministrazioni locali
- Maggiore competitività e sviluppo per le imprese nazionali interessate.
- Fissa i livelli di isolamento termico degli edifici più elevati rispetto a quelli previgenti.
- Promuove l’utilizzo di apparecchiature a maggior rendimento per gli impianti nuovi e ristrutturati nonché per le nuove caldaie installate in sostituzione delle precedenti
- Prevede una graduale applicazione delle certificazioni energetiche.
- Riduce l’impegno di accertamento e ispezione da parte di enti locali fissando tempi diversi degli adempimenti a carico dei cittadini.
- Favorisce una più estesa applicazione delle normative sul territorio.
- Finalizza e rende efficaci gli adempimenti ispettivi sugli impianti di riscaldamento da parte dei comuni e province
- Individua responsabilità professionali in merito alla conformità al progetto delle opere realizzate.Individua responsabilità professionali in merito alla conformità al progetto delle opere realizzate.
Decreto legge n.152 del 3/4/06:attuazione della delega conferita dal governo per il “riordino”, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale” con L.308/04.
Allegato lX impianti termici civili:requisiti tecnici e costruttivi.
Questa parte della legge parla di camini.
Decreto ministeriale n.37 del 22 gennaio 2008
Nuove norme per la sicurezza degli impianti con particolare attenzione alle opere di evacuazione dei prodotti della combustione.
Applicazione:il decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici,indipendentemente dalla destinazione d’uso,collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze.la nuova disciplina estende il proprio campo di intervento includendo, duque, edifici abitativi, industriali, commerciali o di qualsiasi altro genere.
Modifiche al D.LGS 152 “Testo Unico Ambientale” introdotte dalla Legge 23/07/09 n. 99 “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”.
Art. 34.
(Misure per il risparmio energetico)
1. Al fine di adeguare la normativa nazionale in tema di risparmio energetico a quella comunitaria, alla parte II dell'allegato IX alla Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 2.7, dopo le parole: «fenomeni di condensa» sono inserite le seguenti: «con esclusione degli impianti termici alimentati da apparecchi a condensazione conformi ai requisiti previsti dalla direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa ai requisiti di rendimento, nonché da generatori d'aria calda a condensazione a scambio diretto e caldaie affini come definite dalla norma UNI 11071»;
Legge 23/07/09 n. 99 “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”
Si rammenta che il punto 2.7 è uno dei punti in cui vengono prescritte le caratteristiche dei camini.
A seguito della modifica introdotta è consentita la formazione di condensa nei camini qualora gli stessi siano asserviti ad apparecchi a condensazione alimentati a combustibili liquidi o gassosi; questa possibilità non è invece ancora prevista per a quelli a combustibili solidi, in quanto quest’ultimi non rientrano tra quelli oggetto della Direttiva citata a riferimento..
Pertanto con la modifica introdotta dalla Legge 99 del 23/07/09 è consentito l’utilizzo di caldaie a combustibili liquidi e gassosi anche in impianti > 35 kW
Si sottolinea invece che non vengono meno, in quanto non oggetto di modifiche:
a) l’obbligo di utilizzo di materiali incombustibili per i camini
b) le prescrizioni in tema di marcatura CE
b) al numero 2.10 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Le presenti disposizioni non si applicano agli impianti termici a condensazione conformi ai requisiti previsti dalla direttiva 90/396/CE del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente gli apparecchi a gas»;
Punto relativo allo sbocco dei camini.
Vengono esclusi dalle disposizioni in materia quote di sbocco e di distanze minime da aperture di locali abitati gli impianti con caldaie a condensazione a gas.